TERMINI E CONDIZIONI

PREMESSA
Il D. lgs n. 206 del 06/09/2005 ha introdotto il “Codice del Consumo”, che ha abrogato, tra gli altri, il D. Lgs. 111/95 (con cui era stata data attuazione alla Direttiva 90/314/CE), prevedendo nella Parte III, Titolo IV, Capo II (artt. da 82 a 100) una sezione intitolata “Servizi Turistici” che disciplina in maniera organica la normativa relativa alla Compravendita di Pacchetti Turistici. Il Contratto di Compravendita di Pacchetti Turistici tra Gialpi T.O. ed il Consumatore è pertanto regolato dal Codice del Consumo e dalle seguenti Condizioni Generali di Contratto.

 

SOGGETTI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTI TURISTICI. 
Ai sensi dell’Art. 83 del Codice del Consumo: a) Organizzatore di Viaggio è il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’Art. 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) Venditore è il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’Art. 84 verso un corrispettivo forfettario; c) Consumatore di pacchetti turistici è l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

 

OGGETTO DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Ai sensi dell’Art. 84 del Codice del Consumo, i Pacchetti Turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’Articolo 86, lettere i) ed o) ed m), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae Gialpi T.O. o il venditore agli obblighi previsti nel Codice del Consumo.

 

FORMA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Ai sensi dell’Art. 85 del Codice del Consumo, il Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici deve essere redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi, ed il Consumatore ha il diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico, sottoscritto e timbrato dall’organizzatore o venditore, che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 100 del Codice del Consumo.